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del 27-7-2024 Serie generale - n. 175

 

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Testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 124 del 29 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 ( in questa stessa Gazzetta Ufficiale , alla pag. 1) , recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regola- mentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presiden- te della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all’articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di
nuovo suo- lo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e
secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero
non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edi- fici e dai confini, a condizione che
siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edi- ficio, che
non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come
delimita- ta dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio
assentita dal titolo che ne ha pre- visto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle
leggi regionali più favorevoli»;
a) all’articolo 6, comma 1:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, le paro- le: «o di logge rientranti all’interno
dell’edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all’inter- no dell’edificio
o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso
pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche»;
2) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:
«b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia
costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con
telo retrattile, anche imperme- abile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o
regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con
strutture fisse necessa- rie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui
alla presente lettera non possono determi- nare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con
conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e
profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e
devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;»;
b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «la stessa o da quello» sono inserite le seguenti: «,
rilasciato o assen- tito,» le parole: «l’intero immobile o unità immobiliare,» sono sostituite
dalle seguenti: «l’intero immobile o l’inte- ra unità immobiliare, a condizione che
l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia veri- ficato la legittimità
dei titoli pregressi,»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento
delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o
dell’unità immobi- liare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni pre- viste dagli articoli
33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.»;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «al quar- to periodo» e le parole: «non sia disponibile copia» sono sostituite dalle
seguenti: «non siano disponibili la copia o gli estremi»;
b-bis) all’articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il se- guente comma:
«1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non
rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’ar- ticolo
1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non
rilevano le difformi- tà insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso»;
b-ter) all’articolo 10, comma 2, sono premesse le se- guenti parole: «Fermo restando quanto
previsto dall’ar- ticolo 23-ter, comma 1-quinquies,»;
c) all’articolo 23-ter:
01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, il mutamento della
destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se
non comporta l’esecuzione di
pere da eseguire sono ricon- i agli interventi di cui all’articolo 6»;
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno
della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto del- le normative di settore,
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.
1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il muta- mento di destinazione d’uso tra le categorie
funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare
ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite
dalle leggi regiona- li in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al com- ma 1-quater e
delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali
di fis- sare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al
comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche con- dizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla for- ma
di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari
presenti nell’im- mobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è
assoggettato all’obbligo di re- perimento di ulteriori aree per servizi di interesse gene- rale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni
di legge regio- nale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla
legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legisla- zione
regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione
secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o se- minterrate il cambio di
destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli
strumenti urbanistici comunali possono individuare spe- cifiche zone nelle quali le disposizioni
dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano
fuori terra o seminterrate.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1- ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto
al rila- scio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del com- ma 1, la segnalazione certificata di inizio attività
di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al
mutamento di de- stinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti ac- compagnati
dall’esecuzione di opere riconducibili all’ar- ticolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a)»;
2) al comma 3:
2.1) il primo e il secondo periodo sono sostitui- ti dal seguente: «Le regioni adeguano la propria
legisla- zione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione
diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di
semplificazione»;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d’uso» sono
inserite le seguenti: «di un intero immobile» e le parole: «sempre consentito» sono
sostituite dalle seguenti: «consentito subordinata- mente al rilascio dei titoli di cui al
comma 1-quinquies»;
c-bis) all’articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini
della certifica- zione delle condizioni di cui al comma 1 del presente arti- colo e
dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’ammi- nistrazione competente, fermo restando il
rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il
progettista abilitato è autorizzato ad assevera- re la conformità del progetto alle norme
igienico-sanita- rie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferio- re a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40
metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie mi- nima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri
qua- drati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38
metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito
dell’adattabili- tà, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia
soddi- sfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative
atte a ga- rantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni
igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili pre- vedendo una maggiore superficie dell’alloggio e
dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazio- ne naturale favorita dalla
dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi
di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei
locali previste a legislazione vigente»;
c-ter) all’articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui
al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di
duecentoquaranta giorni nei casi di se- rie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti
nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi
situazioni di disagio so- cio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine»;
d) all’articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi ur- banistici,» sono inserite le seguenti:
«culturali, paesaggi- stici,» e dopo le parole: «dell’assetto idrogeologico» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241»;
2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi in cui l’opera non contrasti con ri- levanti interessi urbanistici, culturali,
paesaggistici, am- bientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comu- ne, previa
acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni
compe- tenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì,
provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
condizionando so- spensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte
dell’acquirente. È preclusa la par- tecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di
alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dai competenti uffici dell’Agenzia delle
entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;
d-bis) all’articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
e) all’articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle
seguenti: «tri- plo del costo di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono
sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»;
f) all’articolo 34-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto
dell’altezza, dei di- stacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro
delle singole unità immobiliari non costi- tuisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con
superfi- cie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola
superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizza- zione dell’intervento, al
netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del
tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le
misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti
igienico-sanitari»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre
tolleranze esecu- tive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al com- ma 2 il minore
dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la dif- forme ubicazione delle aperture
interne, la difforme ese- cuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzio- ne ordinaria,
gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione
progettuale delle opere.»;
3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;
4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’ar- ticolo 83, il
tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni
di cui alla se- zione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni vigen- ti al momento della realizzazione dell’intervento,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione
tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo
93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio
tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio
delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le
difformità che costituiscono interventi di minore rile- vanza o privi di rilevanza di cui al comma
1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato alle- ga alla dichiarazione
di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis,
ovvero, in caso di difformi- tà che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di
rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i
controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istrut- torie inevase e
di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni conte- nute nel presente articolo non può comportare
limitazione dei diritti dei terzi.»;
f-bis) dopo l’articolo 34-bis è inserito il seguente:
«Art. 34-ter (L) – (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal
titolo). — 1. Gli inter- venti realizzati come varianti in corso d’opera che co-
stituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo
34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le
amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
2. L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la
documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto perio- do. Nei casi
in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante
la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico
incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria
responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese
quel- le previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono re- golarizzare l’intervento mediante presentazione di una
segnalazione certificata di inizio attività e il pagamen- to, a titolo di oblazione, di
una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente
adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche
nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al
comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall’au- torizzazione paesaggistica resta fermo quanto
previsto dall’articolo 36-bis, comma 5-bis.
4. Le parziali difformità, realizzate durante l’ese- cuzione dei lavori oggetto di un titolo
abilitativo, accer- tate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di
effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di
demolizio- ne o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certi- ficazione di abitabilità
o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-no- nies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34,
alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis»;
g) all’articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in
assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23,
comma 01, o in difformità da essa» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all’ar- ticolo 31 ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, com- ma 01, o in
totale difformità da essa» e le parole: «34, comma 1,» sono soppresse;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accer- tamento di conformità nelle ipotesi di assenza
di titolo o totale difformità»;
h) dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:
«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformità nel- le ipotesi di parziali difformità e di variazioni
essenziali).
- 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza
o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo
37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministra- tive, il responsabile dell’abuso o l’attuale
proprietario
dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di
inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla discipli- na urbanistica
vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla
disci- plina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello
unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva
attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al
secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo
sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del
richiedente, degli interventi edilizi, anche struttura- li, necessari per assicurare
l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, e alla
rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le
segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo spor- tello unico
individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere
ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241, che costitui- scono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la se- gnalazione certificata di inizio attività in
sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abi- litato che attesta le
necessarie conformità. Per la confor- mità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle
norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di
realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9- bis,
comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di
realizzazione dell’in- tervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del
presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e
sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni
penali, comprese quel- le previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Re- pubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle
a bassa si- smicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in
quanto compatibili, le dispo- sizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 sia- no eseguiti in assenza o difformità
dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede
all’autorità preposta alla gestione del vincolo ap- posito parere vincolante in merito
all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che
abbiano determinato la creazione di super- fici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli
legittima- mente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni.
Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il
silenzio-assenso e il dirigente o respon- sabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposi-
zioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1
risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro
realizzazione.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione cer- tificata di inizio attività in sanatoria sono
subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge,
determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incre- mentato del 20 per cento in
caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipote- si di
cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica
l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti confor- me alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell’aumento del valore vena- le dell’immobile valutato dai competenti uffici
dell’Agen- zia delle entrate, in una misura, determinata dal respon- sabile del procedimento, non
inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della
segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo
37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti
conforme alla disciplina ur- banistica ed edilizia vigente sia al momento della realiz- zazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia ac- certata la compatibilità paesaggistica,
si applica altre- sì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso
di rigetto della domanda si applica la sanzione demolito- ria di cui all’articolo 167, comma 1, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il diri- gente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quaranta- cinque giorni, decorsi i quali la
richiesta si intende accol- ta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma
1 si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma
sono sospe- si fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i
termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti
esigenze istrut- torie, motivate e formulate in modo puntuale nei termi- ni stessi, e ricomincia
a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente
comma,
l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato,
un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazio- ne dei
titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare
l’azione prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1
annesso al decreto legislativo 2 lu- glio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti
e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il respon- sabile del competente ufficio
comunale applica le sanzio- ni previste dal presente testo unico»;
i) all’articolo 37:
01) al comma 1, la parola: «doppio» è sostituita dalla seguente: «triplo» e le parole: «516 euro»
sono so- stituite dalle seguenti: «1.032 euro»;
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sosti- tuite dalle seguenti: «articolo 36-bis»;
3) alla rubrica, le parole: «e accertamento di con- formità» sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposi- zioni di cui all’articolo 31, comma 5,
secondo e quarto periodo, all’articolo 34-ter e all’articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in
misu- ra pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale,
fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il comple- tamento o la
demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all’articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la
realizzazione di opere e di interventi di rigenera- zione urbana, anche finalizzati all’incremento
dell’offer- ta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative econo-
miche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la
prevenzione del rischio idrogeologico.
Riferimenti normativi:
— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ot- tobre 2001, S.O. n. 239.
— Si riportano gli articoli 2-bis e 6, del citato decreto del Presi- dente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, come modificati dalla presente legge:
«Art. 2-bis (L). (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fab- bricati). — 1. Ferma restando
la competenza statale in materia di ordina- mento civile con riferimento al diritto di proprietà e
alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni
derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spa- zi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a
quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di
specifiche aree territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i
à edilizia, altezza e distanza negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di perti- nenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai
fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è co-
munque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre
nei li- miti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e
in ulterio- ri ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione
e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e
di riqualificazione particolareggia- ti, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti
preposti alla tutela.
1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abita- tiva limitando il consumo di
nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e
secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non
consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confi- ni, a condizione che siano
rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non
siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come
delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edi- ficio
assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi
regionali più favorevoli.»
«Art. 6 (L). (Attività edilizia libera). — (legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94): 1. Fatte salve le pre- scrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’atti- vità edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, an- tincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(Omissis)
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetra- te panoramiche amovibili e
totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di
protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei
balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di
porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o
collo- cati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguen- te variazione di volumi e di superfici,
come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare
il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie
utile. Tali strutture devono favorire una natura- le microaerazione che consenta la circolazione di
un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e
l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia
costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche,
con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o
regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con
strutture fisse necessarie al sostegno e all’esten- sione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui
alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con
conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratte- ristiche tecnico-costruttive
e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono
armonizzarsi alle pre- esistenti linee architettoniche;
(Omissis).».
— Si riporta l’articolo 9-bis del citato decreto del Presidente del- la Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili). — 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della forma- zione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo
unico, le ammini- strazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i
dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non
possono richiedere attestazioni, comunque de- nominate, o perizie sulla veridicità e
sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello,
rilasciato o assentito che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministra- zione competente, in
sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, rilasciato
all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applica- zione delle disposizioni di cui agli articoli
34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione
del- lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di
cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumi- bile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i docu- menti d’archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l’ultimo inter- vento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui
al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.”
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle sin- gole unità immobiliari non
rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del
codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano
le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.»
— Si riporta l’articolo 10, comma 2, del citato decreto del Presi- dente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (L). (Interventi subordinati a permesso di costruire).
— (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25,
comma 4):
(Omissis)
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, com- ma 1-quinquies, le regioni
stabiliscono con legge quali mutamenti, con- nessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione
certificata di inizio attività.
(Omissis).»
— Si riporta l’articolo 23-ter del citato decreto del Presidente del- la Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante). —
1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una
singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie
ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6. Salva
diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa,
da quella originaria, ancor- ché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché
tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una
diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola uni- tà immobiliare all’interno della
stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore,
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.
1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazio- ne d’uso tra le categorie
funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis),
b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero
nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle con-
dizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per
gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di desti- nazione d’uso di cui al comma
1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di
fissare specifi- che condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo
dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti
nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1- ter, il mutamento di destinazione d’uso non è
assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previ-
sto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di
legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942,
n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove
previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione
d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti
urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi
da 1-ter a 1-quinquies si appli- cano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra
o seminterrate.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto
al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segna- lazione certificata di inizio
attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di
destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere
riconduci- bili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).
2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobi- liare è quella stabilita
dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano
in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di
prevedere livelli ulte- riori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi
regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della de- stinazione d’uso di un
intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al
rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.»
— Si riporta l’articolo 24, comma 5, del citato decreto del Presi- dente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (L). (Agibilità). — (regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, de- creto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1).
(Omissis)
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di
infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la con-
formità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione
certificata.
2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura
dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la
segnalazione certificata
di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello
unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pe- cuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare
anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora
siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero
intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché
collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e col- laudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione
primaria dichia- rate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è correda- ta dalla seguente
documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nomina- to, di un professionista abilitato
che assevera la sussistenza delle condi- zioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al
comma 8-bis del medesimo articolo, dichiara- zione di regolare esecuzione resa dal direttore dei
lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla nor- mativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché
all’articolo 82;
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento
catastale;
e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la con- formità degli impianti installati
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte
dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra-lar- ga’, rilasciata da un tecnico
abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-
2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3 175.
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’arti- colo 20, comma 1-bis, ai fini
della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e
dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il
rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tec- nico
progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40
metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, compren- siva dei servizi, inferiore a 28 metri
quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri
quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito
dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno
una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recu- pero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristruttura- zione con soluzioni alternative atte
a garantire, in relazione al nume- ro degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie
dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili
ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale fa- vorita dalla dimensione e tipologia
delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliari.
ghe ai limiti di altezza minima e inima dei locali previste a legislazione vigente.
6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere
iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione
corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo
19, commi 3 e 6 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane,
nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità
di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione
delle opere realizzate.
7 -bis . La segnalazione certificata può altresì essere presentata,
in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di
agibilità che presentano
i requisiti definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.»
— Si riporta l’articolo 31, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (L). (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) . — (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).
( Omissis )
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o
di rispetto dell’assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni
competenti ai sensi dell’articolo 17 -bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o
nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai
sensi dell’articolo 17 -bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere
all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai
sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12,
comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente
il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da
parte dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile
dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile
è determinato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate tenendo
conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
( Omissis ).»
— Si riporta l’articolo 32, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (L). (Determinazione delle variazioni essenziali) . —
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8).
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico,
ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui
parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale
difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.»
— Si riporta l’articolo 34, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 34 (L). (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire) . — (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).
( Omissis )
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione , stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata
in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al
triplo del valore venale , determinato a cura della agenzia del territorio,
per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
( Omissis ).»
— Si riporta l’articolo 34 -bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34 -bis (Tolleranze costruttive) . — 1. Il mancato rispetto
dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione
edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure
previste nel titolo abilitativo.
1 -bis . Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il
mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari
non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri
quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500
metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300
metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri
quadrati.
d -bis ) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri
quadrati.
1 -ter . Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma
1 -bis , si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio
che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali
frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso
del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali
valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni
in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche
e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché
la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i
lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non
comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile.
2 -bis . Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,
costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio,
la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le
irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione
delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti
nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti
in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate
nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove
istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
3 -bis . Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di
cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo
indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che
gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di
cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita
al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento
della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 36 -bis , comma 2, corredata della documentazione tecnica
sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto
dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione
dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni
di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di
controllo previste dalle regioni ai sensi dell’articolo 94 -bis , comma 5,
per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi
di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c) , del medesimo articolo 94 -
bis . Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione
di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il de-
corso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in
caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei
controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente arti- colo non può comportare
limitazione dei diritti dei terzi.».
— La legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1977, n. 27.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma- teria di documentazione
amministrativa (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001,
S.O. n.30.
— Si riporta l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia).
— (Omissis)
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di
cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibi- le conformare l’attività
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigen- te, l’amministrazione competente, con atto
motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione
di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di
adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddet- to termine, l’attività si intende
vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell’inte- resse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute,
sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la so- spensione dell’attività
intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a
decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di
ulte- riori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione
eventualmente adottata.
(Omissis).
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo
del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal de- creto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
Omissis.»
- Si riporta l’articolo 21-nonies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-nonies (Annullamento d’ufficio). — 1. Il provvedimen- to amministrativo illegittimo ai
sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,
può essere annulla- to d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un ter-
mine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento
si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro or- gano previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento
illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei
fatti o di dichiarazioni sostitutive di certifi- cazione e dell’atto di notorietà false o mendaci
per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono
essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del ter- mine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo uni- co di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
— Si riporta l’articolo 36 del citato decreto del Presidente della Re- pubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (L). (Accertamento di conformità nelle ipotesi di as- senza di titolo, totale difformità o
variazioni essenziali). — 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o
in totale difformità nelle ipotesi di cui all’articolo 31 ovvero in assenza di segna- lazione
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale
difformità da essa o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli
31, comma 3, 33, com- ma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizza- zione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamen- to, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il re- sponsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende rifiutata.»
— Si riporta l’articolo 31 di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo):
«Allegato 1 - Art. 31 (Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità). — 1. Decorsi i
termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge,
chi vi ha interes- se può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di
provvedere.
2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadem- pimento e, comunque, non oltre un
anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità
dell’istan- za di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo
quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di
esercizio della discrezio- nalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall’amministrazione.
4. La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine
di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte
resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le
disposizioni del Titolo I del Libro IV.»
— Si riporta l’articolo 36-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di
variazioni essenziali). — 1. In caso di interven- ti realizzati in parziale difformità dal permesso
di costruire o dalla se- gnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma
1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o
l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica vigente al momento della presenta- zione della domanda, nonché ai requisiti
prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del
presente ar- ticolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rila- sciato dallo sportello unico per
l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4- bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro
il termine asse- gnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del
presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sana-
toria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da
parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare
l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione
delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le se- gnalazioni
certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra
gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in
sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del pro- fessionista abilitato che attesta le
necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle
norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di
realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9- bis,
comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile ac- certare l’epoca di
realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente
comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la
propria responsa- bilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni pe-
nali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’ar- ticolo 83, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si
applicano, in quanto compati- bili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità
dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede
all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito
all’accertamento del- la compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che
abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovve- ro l’aumento di quelli
legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro
il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al
secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio
provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli
interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo pae- saggistico apposto in data
successiva alla loro realizzazione.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono
subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge,
determinato in misura pari a quella pre- vista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in
caso di inter- venti realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di
cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica
l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immo- bile valutato dai competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate, in una mi- sura, determinata dal responsabile del procedimento,
non inferiore a
1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della
segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo
37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizza- zione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si
applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo
tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della
domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’arti- colo 167, comma 1, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il respon- sabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
richiesta si in- tende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma
1 si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termi- ni di cui al primo e secondo periodo del presente comma
sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi
i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali suc- cessive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti
esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a
decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al pre- sente comma,
l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato,
un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei
titoli abilitativi. Decor- si inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare
l’azio- ne prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1
annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e
dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
applica le sanzioni previste dal presente testo unico.»
— Si riporta l’articolo 37 del citato decreto del Presidente della Re- pubblica 6 giugno 2001, n.
380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (L). (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dal- la segnalazione certificata di
inizio attività). — (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47
del 1985). 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in
assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la
sanzione pecuniaria pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla
realizzazione degli inter- venti stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione cer- tificata di inizio attività
consistono in interventi di restauro e di risa- namento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del
vincolo, salva l’applicazione di altre misure e san- zioni previste da norme vigenti, può ordinare
la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su im- mobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lette- ra A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le
attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsa- bile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi
non trova appli- cazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Abrogato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata
di inizio attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non com- porta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 44. Resta co- munque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34,
35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36-bis.»
— Si riporta l’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem- bre 2011, n. 214:
«Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). — 1. Ai sensi del
presente articolo, per “opera pubblica incompiuta” si intende l’opera che non è stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di
legge;
d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non rispondente a tutti i requisiti
previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla
collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l’elenco-anagrafe nazionale
delle opere pubbliche incompiute.
4. L’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello re- gionale mediante l’istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è esegui- ta contestualmente alla redazione
degli elenchi-anagrafe su base regio- nale, all’interno dei quali le opere pubbliche incompiute
sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro
riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità
di redazione dell’elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della gradua- toria e
dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell’elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al
completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene con- to delle diverse
competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.»

Art. 2.
Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di si- curezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeolo- gico, nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o
educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e
mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere
installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lette- ra e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati pre- sentano una comunicazione di inizio
lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente
competen- te di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento
motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera alle prescrizioni e ai
requisiti di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, primo pe- riodo, sono indicate le comprovate e obiettive
esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l’epoca di realiz- zazione della struttura, con
allegazione della documenta- zione di cui al comma 4.
4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’inter- vento il tecnico allega la
documentazione di cui all’artico- lo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura
con la documenta- zione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di
realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabili- tà. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L’applicazione delle disposizioni contenute nel pre- sente articolo non può comportare
limitazione dei dirit- ti dei terzi. Dall’attuazione delle medesime disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
provve- dono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi:
— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 24 febbraio
2004, S.O. n. 28.
— Si riporta l’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
«Art. 6 (L). (Attività edilizia libera). — (legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94). 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igieni- co-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni cul- turali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(Omissis).
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere imme- diatamente rimosse al cessare della temporanea
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazio- ne di avvio dei lavori
all’amministrazione comunale;
(Omissis).»
— Si riporta l’articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). — 1. Gli
interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili
previa comunicazio- ne, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’in- teressato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque
nel rispetto delle altre nor- mative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all’efficienza energetica, di tute- la dal rischio idrogeologico, nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione
di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quel- la sul
rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identi- ficativi dell’impresa alla quale
si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla
prescritta documentazione per la variazio- ne catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata
da parte dell’am- ministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, an- che a campione e prevedendo
sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari
a 1.000 euro. Tale sanzione è ridot- ta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.»
— Per l’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 1.
— Si riportano gli articoli da 73 a 76 del Capo VI (Sanzioni), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di docu- mentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 73 (L). (Assenza di responsabilità della pubblica ammini- strazione). — 1. Le pubbliche
amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o
di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da
terzi.»
«Art. 74 (L-R). (Violazione dei doveri d’ufficio). — 1. Costitui- sce violazione dei doveri
d’ufficio la mancata accettazione delle dichia- razioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di noto-
rietà; (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’at- testazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di
nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02. (L).»
«Art. 75 (L-R). (Decadenza dai benefici). — 1. Fermo restan- do quanto previsto dall’articolo 76,
qualora dal controllo di cui all’ar- ticolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedi- mento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca de- gli eventuali benefìci già erogati
nonché il divieto di accesso a contri- buti, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni
decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli
interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L).»
«Art. 76 (L) (Norme penali). — 1. Chiunque rilascia dichiara- zioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è au- mentata
da un terzo alla metà.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ot- tenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste
dall’articolo 840-septies, secondo comma, let- tera g), del codice di procedura civile.».

Art. 2 - bis
Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefìci previsti dalla legge 4
novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecu- zione ovvero
l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo
del contribu- to tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità,
ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica
vigente al momento della realizzazione dell’intervento edilizio.
Riferimenti normativi:
— La legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del
Vajont del 9 ottobre 1963) è pubbli- cata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1963, n. 292.
Art. 3.
Norme finali e di coordinamento
1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’articolo 34-bis, comma
1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubbli- ca 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di
cui all’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all’articolo 36-bis,
ad eccezione dei commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compa- tibili, anche all’attività edilizia delle
amministrazioni pubbli- che di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tol- leranze di cui all’articolo 34-bis,
commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgi- mento delle ordinarie mansioni tecniche
nel settore dell’edili- zia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche
possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni
pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di
cui al presente comma provvedono agli adem- pimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane,
finan- ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito
il seguente: «7- bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annua- lità pregresse,
prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano
ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile
e l’adozione del decreto.».
4. La presentazione della richiesta di permesso di co- struire o della segnalazione certificata
di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate
a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall’amministrazione comunale o
da altra amministrazio- ne sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’ar- ticolo 36-bis del testo unico di cui al
decreto del Presi- dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del
presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per
i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza
previo accertamento del- la compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del
presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo
in sana- toria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
Riferimenti normativi:
— Per l’articolo 34-bis, comma 1-bis, 2-bis e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Testo A), si veda nei riferimenti normativi all’articolo 1.
— Si riporta l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubbli- ca 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a proce- dura autorizzatoria semplificata):
«Art. 2 (Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione pa- esaggistica). — 1. Non sono
soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato “A”
nonché quelli di cui all’articolo 4.».
— Per l’articolo 36-bis, comma 5 e 5-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, introdotto dall’ar- ticolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69,
e modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 1.
— Si riporta l’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del- le amministrazioni
pubbliche):
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). — (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato dall’art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). 1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l’organiz- zazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell’arti- colo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e
servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nel- le pubbliche amministrazioni,
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le ammini- strazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni uni- versitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pub- blici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo
conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le
Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.»
— Si riporta l’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 56-bis (Semplificazione delle procedure in materia di tra- sferimenti di immobili agli enti
territoriali). — (Omissis)
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo
spettanti alle regioni e agli enti locali che ac- quisiscono in proprietà beni immobili
utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l’integrale recupero
delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da
parte dell’Agenzia delle entrate a vale- re sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non
sufficienti, mediante versa- mento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente
interessato.
7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la
riduzione delle entrate erariali corrispon- dente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero
di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del
decreto.
(Omissis).»
— Per l’articolo 36-bis del citato decreto del Presidente della Re- pubblica 6 giugno 2001, n. 380,
come introdotto dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 1.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e presentato alle
Camere per la conversione in legge.

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